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T.U. 13/01/2006

Art. 242 (Camera arbitrale e albo degli arbitri) (articoli 150 e 151, d.p.r. n. 554 del 1999)

1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all’articolo 241, comma 15. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 1 Sono organi della camera arbitrale il presidente ed il consiglio arbitrale. 2 Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9. 3 Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità. 4 La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l’espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell’Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione. 5 Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo; b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi; d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 6 La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 7 I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 8 L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte. 9 La camera arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all’elenco i funzionari dell’Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un’anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Relazione all’articolo 242 Vengono riprodotti con adattamenti quasi del tutto lessicali gli articoli 150 e 151, d.p.r. n. 554 del 1999. La camera arbitrale e il relativo albo continuano infatti ad operare, ai sensi della l. n. 80 del 2005, per gli arbitrati in cui le parti non si accordino per la scelta del terzo arbitro. Poiché la disciplina dell’arbitrato viene generalizzata ed estesa agli ap palti di servizi e forniture, si è ritenuto di estendere i criteri di iscrizione all’albo degli arbitri a soggetti esperti nel settore dei servizi e delle forniture. Il comma 1 riproduce l’articolo 151, comma 1, d.p.r. n. 554 del 1999. Il comma 2 riproduce l’articolo 151, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999. Il comma 3 riproduce l’articolo 151, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999. Il comma 4 riproduce l’articolo 151, comma 4, d.p.r. n. 554 del 1999. Il comma 5 riproduce il comma 12 dell’art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999. Il comma 6 riproduce il comma 5 dell’art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999, con eliminazione, nella lettera a) del tetto massimo dei soggetti che possono essere iscritti all’albo, poco razionale perché previsto solo per la categoria dei soggetti di cui alla lettera a) (anche la bozza di nuovo regolamento Merloni è in tal senso), e con previsione, nella lettera d), anche di soggetti esperti nei servizi e nelle forniture. Il comma 7 riproduce il comma 6 dell’art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999. Il comma 8 riproduce il comma 7 dell’art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999. Il comma 9 riproduce il comma 8 dell’art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999, te nendo conto della declaratoria di illegittimità parziale pronunciata dal T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 7 giugno 2002, n. 5302. Il comma 10 corrisponde a norma contenuta nella bozza di nuovo regolamento Merloni.

Art. 243 T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale) (art. 32, l. n. 109 del 1994, come novellato dalla l. n. 80 del 2005; art.150, d.p.r. n. 554 del 1999; d.m. n. 398 del 2000; art. 1, co. 71, l. n. 266/2005) 1 Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all’articolo 241, si applicano le seguenti regole. 2 La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro. 3 Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale. 4 Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all’articolo 242, comma 9. 5 Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al d.m. 2 dicembre 2000, n. 398. 6 Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 7 Il presidente del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell’elenco di cui all’articolo 242, comma 10. 1 Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbritale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 2 La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta. 3 Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all’Autorità. Relazione all’articolo 243 Sono raccolte le vigenti norme di procedura che riguardano gli arbitrati con nomina del presidente da parte della camera arbitrale. Il comma 7 corrisponde a norma contenuta nella bozza di nuovo regola mento Merloni.

Art. 244 (Giurisdizione) (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, comma 7, l. n. 109 del 1994; art. 6, comma 1, l. n. 205 del 2000; art. 6, co. 19, l. n.537 del 1993 ) 1 Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure e agli atti di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, anche non previsti nel presente codice, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione dei relativi principi e norme comunitari, nazionali o regionali. 2 Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità. 3 Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133 commi 3 e 4. Relazione all’articolo 244 Vengono riprodotti l’art. 6, comma 1, l. n. 205 del 2000 e l’art. 4, comma 7, l. n. 109 del 1994. Nel riprodurre l’art. 6, comma 1, l. n. 205 del 2000, si è tenuto conto della elaborazione giurisprudenziale, che include nella giurisdizione esclusiva le controversie risarcitorie relative alla fase di affidamento, in ossequio al più generale principio che la giurisdizione del giudice amministrativo, nelle materie ad esso affidate, si estende alle cause risarcitorie (v. Corte cost. n. 204 del 2004, Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2005, n. 6745, ord.), e si sono effettuati aggiustamenti formali (eliminazione di ripetizioni). Il riferimento alla soggezione al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anziché, come nella attuale formulazione, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, giova anche a risolvere una questione di recente affrontata dalla giurisprudenza. Recenti, non condivisibili, pronunce (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554; T.a.r. Puglia – Bari, sez. I, 3 maggio 2005, n. 1899), hanno T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. affermato che non sussiste la giurisdizione del g.a. ex art. 6, l. n. 205 del 2000, allorché i soggetti pubblici non devono osservare, negli appalti sotto soglia, vere e proprie procedure di evidenza pubblica, ma solo i principi del Trattato. La tesi non pare condivisibile, perché i principi del Trattato, da osservare negli appalti sotto soglia, sono pur sempre norme che impongono un vincolo di procedura nella scelta del contraente o del socio, anche se non si tratta di rituali procedure di evidenza pubblica. Non pare perciò corretto ancorare la giurisdizione alla necessità di osservare una procedura formale di evidenza pubblica, escludendola quando si devono osservare solo i principi del Trattato. Nel riprodurre l’art. 4, comma 7, l. n. 109 del 1994, si è eliminato il termine di trenta giorni per il ricorso, sicché il termine è ora quello ordinario di sessanta giorni. Infatti le abbreviazioni dei termini per ricorrere sono di dubbia costituzionalità e compatibilità comunitaria, sicché vanno consentite solo in casi eccezionali. Il più possibile va rispettato il termine ordinario di sessanta giorni. Il comma 3 riproduce l’art. 6, comma 19, l. n. 537 del 1993 con i necessari adattamenti.

Art. 245 (Strumenti di tutela) (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 21 dicembre 1989, n. 665; art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971; art. 14, d.lgs. n. 190 del 2002; art. 5, comma 12 quater, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005, n. 80) 1 Gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice, nonché i provvedimenti dell’Autorità, sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo si applica il rito di cui all’articolo 23 bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 2 Si applicano i rimedi cautelari di cui all’articolo 21 e all’articolo 23 bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 3 In caso di eccezionale gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all’articolo 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.

 

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